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Statuto 

Associazione Archeologica del Mediterraneo Antico

Articolo 1. Costituzione e denominazione

​

È costituita, ai sensi della Legge francese del 1° luglio 1901 e s.m.i, un’associazione senza scopo di lucro denominata “Association archéologique de la Méditerranée antique" (acronimo: A.A.M.A).

 

Articolo 2. Scopo ed oggetto sociale

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Lo scopo di questa Associazione è lo studio dell'archeologia, della storia e dell'arte del Mediterraneo antico (in particolare romano e paleocristiano), attraverso l'organizzazione delle seguenti attività: scavi archeologici, pubblicazioni scientifiche, edizione di riviste specializzate, partecipazione a congressi e conferenze, conduzione di seminari di formazione, mostre, ecc.

 

Articolo 3. Sede

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L’Associazione ha sede in Francia, 19 rue du Musée – 13001 Marseille.

Una sede secondaria è presente in Italia Via Trapani 142 - 91025 Marsala (TR).

La sede può essere trasferita per semplice decisione del Consiglio Direttivo (“Bureau”), che ne informerà l'Assemblea dei Soci.

 

Articolo 4. Durata

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La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Articolo 5. Adesione

 

Per diventare membro dell'Associazione, è necessario essere approvato dal Consiglio Direttivo, che delibera in merito alle domande di ammissione in occasione di ogni sua riunione.

 

Articolo 6. Soci

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L'Associazione è composta dai:

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  • Membri onorari: i membri onorari sono coloro che si sono distinti per i loro servizi a favore dell'Associazione. Approvati dal Consiglio Direttivo, sono esenti dal pagamento della quota associativa;

  • Membri attivi: sono membri attivi coloro che si impegnano a partecipare alle attività dell'Associazione, in conformità con il presente Statuto, e a pagare una quota annuale, il cui importo è stabilito dall'Assemblea generale ordinaria dei soci.

 

Articolo 7. Perdita della qualifica di socio

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La qualifica di socio si perde per: 1) dimissioni; 2) decesso; 3) esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo per mancato pagamento della quota associativa o per gravi mancanze o atti che tendono a danneggiare l'Associazione, la sua reputazione o la sua indipendenza.

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Prima di prendere una decisione in merito ad un’esclusione, il Consiglio Direttivo inviterà il socio in questione a fornire ogni spiegazione o informazione utile, anche per iscritto.

 

Articolo 8. Mezzi

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Per il perseguimento delle sue finalità, l’Associazione dispone dei seguenti mezzi:

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  • quote di iscrizione versate dai soci;

  • proventi derivanti dalle sue attività e servizi (formazione, consulenza, comunicazione, ecc.);

  • sovvenzioni e donazioni;

  • e in generale tutte le risorse e le entrate autorizzate dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

 

Articolo 9. Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

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L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci (in seguito “l’Assemblea”) è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative. Un socio può farsi rappresentare da un altro socio. Tuttavia, nessun socio può disporre di più di tre deleghe.

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L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno. Almeno quindici giorni prima della data fissata, i soci vengono convocati per e-mail. L'avviso specifica l'ordine del giorno, a cui sono allegati una relazione sulle attività dell’Associazione e un resoconto finanziario.

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Il Presidente dell'Associazione, assistito dagli altri membri del Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea e riferisce sulla situazione morale e sulle attività dell'Associazione.

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Il Tesoriere riferisce sulla sua gestione e presenta i conti annuali all'Assemblea per approvazione.

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L'Assemblea delibera anche sugli orientamenti futuri e nomina o rinnova i membri del Consiglio Direttivo.

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Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati e sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli assenti.

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Le risultanze delle riunioni dell’Assemblea vengono verbalizzate.

 

Articolo 10. Consiglio Direttivo

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L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nomina tra i suoi membri, a scrutinio segreto, un Consiglio Direttivo composto da:

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  • Un Presidente;

  • Un Vicepresidente;

  • Un Tesoriere;

  • Un Segretario.

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Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

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Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che è necessario, su convocazione del Presidente o su richiesta della metà dei suoi membri.

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Il Consiglio Direttivo è dotato dai più ampi poteri per gestire e amministrare l'Associazione, ad eccezione dei poteri specificamente attribuiti all'Assemblea dei soci di cui all’'articolo 9 del presente Statuto.

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Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutti gli atti civili.  In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente o da qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo da lui nominato.

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I membri del Consiglio Direttivo possono ricevere un compenso per le loro funzioni, previa delibera dell'Assemblea dei soci e secondo le condizioni e i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

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Le spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni possono essere rimborsate dietro presentazione di documenti giustificativi. Tali spese sono incluse nella contabilità e figurano nel bilancio di esercizio dell’Associazione.

 

Articolo 11. Assemblea Generale Straordinaria dei Soci

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L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci dispone di una competenza esclusiva per modificare lo Statuto, per decidere lo scioglimento dell'Associazione e per ripartire il patrimonio dell'Associazione.

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Deve essere convocata appositamente dal Presidente o su richiesta della metà dei soci. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e riportare in appendice il testo della proposta di modifica.

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Le decisioni dell’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci vengono prese con la maggioranza di due terzi dei voti validi espressi.

 

Articolo 12. Scioglimento

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In caso di scioglimento volontario, statutario o legale dell’Associazione, l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci nomina uno o più liquidatori e l'eventuale utile viene distribuito secondo quanto previsto dalla normativa francese (articolo 9 della Legge del 1° luglio 1901, Decreto del 16 agosto 1901 e s.m.i).

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